La normativa individua i soggetti obbligati a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, le erogazioni percepite nell'esercizio finanziario precedente entro il 30 giugno di ogni anno.
AMBITO APPLICATIVO SOGGETTIVO
Le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti erogati nell'esercizio precedente dalle Pubbliche amministrazioni e società controllate, devono essere pubblicate da:
associazioni, Onlus, fondazioni;
cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998;
imprese che esercitano attività di cui all'articolo 2195 c.c. imprese commerciali iscritte al Registro delle imprese
Sono esclusi i liberi professionisti.
I soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di medie dimensioni) pubblicano nella nota integrativa del bilancio di esercizio gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi e aiuti.
I soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi sui propri siti internet o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
TIPOLOGIA DI EROGAZIONI
La tipologia di erogazioni che dovranno essere rese pubbliche sono:
• sovvenzioni;
• sussidi;
• contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi, leggasi anche contributi covid);
• vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l'utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa.
CONTRIBUTIESCLUSIDALL'OBBLIGODIPUBBLICAZIONE
L'obbligo di pubblicazione non si applica:
alle agevolazioni fiscali, contributi attribuiti in generale a qualsiasi soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
alle erogazioni pubbliche di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
agli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis iscritti al registro nazionale degli aiuti di Stato;
alle erogazioni pubbliche per un importo complessivo inferiore a euro 10.000,00 nel periodo considerato. Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all'obbligo pubblicitario.
INFORMAZIONI DA PUBBLICARE
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:
• soggetto erogante;
• importo del contributo ricevuto;
• data di incasso;
• breve descrizione del contributo.
SANZIONI
La norma prevede che, a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza di tale obbligo comporta:
la sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro;
la sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.