Contributo
Per incentivare ulteriormente gli investimenti nel settore dell’editoria e dell’informazione, si è introdotto il credito d’imposta nella misura unica del 50% del valore degli investimenti correnti ed è stato eliminato il requisito dell’incremento delle spese rispetto al periodo d’imposta precedente.
Spese ammissibili
Campagne pubblicitarie sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale) ;
Campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali.
Limitatamente agli anni 2021 e 2022, per entrambi i canali, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno anche il presupposto dell’incremento minimo dell’1%.
In pratica, con tale intervento si ha una disciplina unica sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti sui media radiotelevisivi, con requisiti di ammissibilità e modalità di calcolo uguali.
Nuova finestra dal 1° al 30 settembre 2021
Restano valide le comunicazioni inviate dal 1° e al 31 marzo 2021 per le quali il calcolo del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni.
In ogni caso, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare le nuove condizioni, dal 1° al 30 settembre 2021, potrà sostituire la prenotazione già inviata a marzo con una nuova.
Come usufruire del bonus
Il credito d’imposta, concesso in regime “de minimis”, è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.