A stabilirlo è il provvedimento del 22 settembre del direttore dell’agenzia delle Entrate (Prot. n. 332648/2023), che contiene anche il fac simile della domanda e le relative istruzioni di compilazione.
Il bonus, che è stato introdotto dal Dl 176/2022, prevede l’erogazione di un contributo diretto (non, quindi, una detrazione fiscale o una cessione di credito) pari al 10% della spesa sostenuta per la quale è già scattato il superbonus al 90 per cento, secondo queste regole:
- avere un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2022 non superiore a euro 15.000;
- aver sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023, spese detraibili con percentuale del 90% a fronte degli interventi edilizi previsti dall’articolo 119, comma 8-bis, periodi 1 e 3, del Dl. 34 del 2020 (quello del superbonus), effettuati sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali gravanti sulla medesima unità immobiliare;
- essere titolare alla data di inizio dei lavori, almeno in quota, di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e aver adibito, alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine di essi, la medesima unità immobiliare ad abitazione principale.
La domanda può essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023, anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto fiscale, esclusivamente via web attraverso una procedura che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia dell’Entrate.
Base per il calcolo della misura del contributo, spiegano le Entrate, è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96mila euro. L’ammontare del contributo richiesto, quindi, sarà pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro.
Precisazione: la misura del bonus riconosciuto sarà determinata in base al numero di domande presentate: le risorse finanziarie, pari a 20 milioni di euro (articolo 9, comma 3, del Dl n.176/2022) saranno infatti ripartite in base al rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di ripartizione sarà comunicata, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro il 30 novembre 2023.