Studio+com Commercialisti Associati - Modena Vignola Spilamberto - COMUNICAZIONE PER CREDITI FISCALI NON UTILIZZABILI
COMUNICAZIONE PER CREDITI FISCALI NON UTILIZZABILI
L’art. 25 del DL n. 104/2023 ha introdotto un nuovo adempimento riguardante i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito a seguito di interventi edilizi / di riqualificazione energetica di cui all’art. 121, comma 1, lett. a) e b), DL n. 34/2020,
che risultano non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dal comma 3 dell’art. 121 (con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione).
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COMUNICAZIONE PER CREDITI FISCALI NON UTILIZZABILI
COMUNICAZIONE PER CREDITI FISCALI NON UTILIZZABILI
L’art. 25 del DL n. 104/2023 ha introdotto un nuovo adempimento riguardante i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito a seguito di interventi edilizi / di riqualificazione energetica di cui all’art. 121, comma 1, lett. a) e b), DL n. 34/2020,
che risultano non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dal comma 3 dell’art. 121 (con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione).
In particolare è richiesto che l’ultimo cessionario comunichi tale circostanza all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
A tal fine è prevista la predisposizione di un’apposita Comunicazione le cui modalità operative saranno fissate con un prossimo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
DECORRENZA
Il citato art. 25 prevede che il nuovo adempimento trova applicazione a decorrere dall’1.12.2023.
Va tuttavia evidenziato che tale Comunicazione dovrà essere inviata anche per i crediti non utilizzabili a seguito di eventi di cui si è venuti a conoscenza prima dell’1.12.2023.
Con riferimento a tale ultima fattispecie è infatti disposto che la nuova Comunicazione va effettuata entro il 2.1.2024.
SANZIONABILITÀ
Il comma 2 del citato art. 25 prevede che in caso di mancata Comunicazione entro i predetti termini (30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito / entro il 2.1.2024 per gli eventi riscontrati prima dell’1.12.2023) è applicabile la sanzione di € 100.