Al fine di arginare possibili illeciti nell’ambito dei bonis edilizi, il Governo, con l’emanazione del recente “Decreto antifrode”, in vigore dal 12/11/2021, ha introdotto le seguenti disposizioni:
- visto di conformità: la “certificazione” dei dati che danno diritto alla detrazione viene estesa:
- alla comunicazione della cessione del credito/sconto in fattura di qualsiasi intervento agevolabile (l’Agenzia ha già approvato il modello aggiornato), e non più solo a quelli che accedono alla detrazione del 110%
- alla detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi, ove presentata tramite intermediario abilitato (l’obbligo non opera in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente (o tramite sostituto d’imposta)
- congruità delle spese: in presenza di opzione per la cessione/sconto in fattura, l’attestazione dovrà attestare la congruità non solo ai prezzi individuati dal “Decreto requisiti”, ma anche (per determinate categorie di beni) ai valori massimi che saranno stabiliti con DM del MITE di prossima emanazione
- controlli preventivi: l’Agenzia Entrate può sospendere l’efficacia dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, fino a un massimo di 30 giorni, in presenza di operazioni che presentino particolari profili di rischio (la procedura è analoga ai controlli preventivi sulle compensazioni del mod. F24).
Infine viene introdotta la procedura generalizzata della contestazione tramite avviso di recupero (non tramite avviso di accertamento) per tutte le agevolazioni Covid-19 che non prevedano una specifica disciplina.