L'Agenzia delle entrate-Riscossione (Ader) ha utilizzato indirizzi Pec non presenti nei pubblici registri per inviare le notifiche. Questo ha provocato una serie di ricorsi in commissione tributaria contro le cartelle esattoriali per invalida notifica; tali ricorsi hanno dato ragione ai contribuenti. L'amministrazione ha deciso di aggiornare i propri indirizzi Pec. Di conseguenza per tutti gli atti notificati prima del nuovo elenco, la strada del contenzioso può ancora risultare vincente.
La normativa prevede che gli atti esattivi possano essere notificati solo tramite Pec presente nei pubblici registri ovvero: IndicePA (IPA), tenuto da Agid (Agenzia per l'Italia digitale) che è di libero accesso, o Reginde, che è consultabile solo per mezzo dell'abilitazione al Processo civile telematico (Pct), o Inipec.
All'art. 3-bis della legge n. 53/94 si prevede infatti testualmente che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Tutto è iniziato con i ricorsi contro le cartelle esattoriali illegittimamente notificate sulla base della normativa citata. Le commissioni tributarie annullavano gli atti di Ader, dichiarando che le notifiche, essendo avulse dagli schemi di legge, non potevano essere dichiarate sanate neppure con la proposizione del ricorso contro l'atto (c.d. inesistenza giuridica della notifica). Da quel momento numerosi sono stati i ricorsi accolti proposti contro le cartelle di Ader notificate telematicamente per mezzo di Pec non presenti all'interno degli elenchi pubblici.