L’articolo 4 del decreto sostegni rinvia ancora una volta i termini per il pagamento delle definizioni degli affidamenti agevolati all’agente della riscossione.
A tale riguardo, si ricorda che tutte le scadenze del 2020 sono state in un primo tempo differite al primo marzo scorso dal Dl 137/2020.
Si tratta in particolare dei pagamenti riferiti alla rottamazione-ter (articolo 3 del Dl 119/2018) e alla successiva riapertura della stessa (articolo 16-bis del Dl 34/2019), alla definizione dei carichi relativi alle risorse Ue (articolo 5 del Dl 119/2018) ed al saldo e stralcio (articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 145/2018).
Con il decreto sostegni si provvede a posticipare ulteriormente il versamento delle rate 2020 e a disporre una ampia proroga per quelle in scadenza fino a luglio 2021.
In particolare, le prime potranno essere versate entro il prossimo 31 luglio, per le seconde il nuovo termine è il 30 novembre 2021.
Il 30 novembre prossimo, dunque, scadrà l’ultima rata di competenza del 2021 della rottamazione ter nonché il saldo di tutte quelle precedenti, riferite sempre all’anno in corso.
Diversamente dal precedente differimento, questa volta viene espressamente fatta salva la tolleranza di cinque giorni di ritardo.
Ne consegue che saranno considerati validi i pagamenti effettuati non oltre 5 giorni dalle nuove scadenze del 31 luglio e del 30 novembre.
Si ricorda che per il versamento del dovuto si possono utilizzare i bollettini inviati inizialmente dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, poiché non si applicano maggiorazioni di sorta.
La normativa a regime prevede invece che in caso di omissione o ritardo nel pagamento superiore a 5 giorni anche di una sola rata si decade automaticamente dalla definizione.
Va infine evidenziato che per coloro i quali fossero decaduti, alla fine del 2019, da una qualsiasi delle edizioni della rottamazione, è tuttora possibile chiedere una nuova dilazione del debito residuo, in espressa deroga rispetto a quanto previsto dalla disciplina a regime.
Sarà sufficiente presentare l’istanza di rateazione che, se inoltrata entro la fine di quest’anno, dà diritto al debitore di fruire dell’ampliamento a 10 rate non pagate della condizione di decadenza dal piano di rientro.