A partire dalle spese sostenute nell’anno 2020 la cessione delle detrazioni in campo immobiliare, è stata estesa alla quasi totalità delle detrazioni sui lavori edili, fatta eccezione quindi solo per “bonus verde” e “bonus mobili”.
L’opzione può essere effettuata non solo al termine dell’intervento, ma anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL). Nel caso di interventi ammessi al superbonus 110% gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ognuno di essi deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo.
Per tutti i soggetti diversi dagli imprenditori la fruizione delle detrazioni è ancorata al principio di cassa.
Infatti la detrazione spetta nel periodo di imposta in cui le spese sono sostenute indipendentemente dal fatto che
i lavori siano iniziati in un periodo di imposta successivo oppure terminati in un uno antecedente.
Pertanto il contribuente dovrà, nel caso di fruizione diretta della detrazione, indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento della spesa l’importo detraibile e tenerne conto in sede di versamento del saldo.
Diversamente, nel caso in cui questi voglia cedere la detrazione, i termini sono ridotti in quanto la comunicazione
per la cessione del credito, deve essere inviata entro il 31 marzo 2021 con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020.
Se l’intervento non è stato terminato, e interamente pagato, nell’anno di riferimento, sarà sufficiente comunicare
nel modello che si tratta di uno stato di avanzamento lavori riportando, nel quadro A, il corrispondente numero di stato avanzamento lavori.
In caso di cessione delle rate residue la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione (anche in questo caso il termine slitta al 31 marzo 2021 con riguardo alle spese sostenute nel 2020.
La questione si complica in presenza di detrazioni da superbonus: infatti per espressa previsione normativa
(e anche per la necessità di disporre delle varie asseverazioni) ciascuno stato di avanzamento lavori deve riferirsi
ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Pertanto, sembrerebbe che, se lo stato di avanzamento dell’intervento al 31 dicembre 2020 è inferiore al 30% dell’intero lavoro, l’unica possibilità per i contribuenti possa essere quella di fruire direttamente della prima rata di detrazione con riferimento ai pagamenti fatti nell’anno 2020 ed eventualmente comunicare, nell’anno successivo, la cessione delle quattro rate residue.
Per chi avesse superato tale soglia e volesse procedere, negli ultimi giorni, alla comunicazione della cessione
occorre tenere presente che la comunicazione può essere inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo
al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista.